Modificare l’art 14: una soluzione vantaggiosa per i disabili, per le industrie e per tutta l’economia

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Un piccolo, ulteriore esempio di come senza alcuno sforzo economico, si potrebbero creare posti di lavoro con servizi più efficienti. Sarebbe sufficiente modificare una legge che risale a ormai 20 anni fa.
Ci spiega questo sconosciuto aspetto dell’economia italiana, Giovanni Cafaro, Presidente e fondatori del “Movimento disabili legge 14”v (associazione nata 3 anni fa e senza alcun legame con il mondo dei partiti).

– Cosa dice la legge n.68/99?
nell’ articolo 1 afferma che le aziende e gli Enti Pubblici con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di assumere persone disabili dall’ufficio di collocamento mirato della Provincia nella quale ha sede legale l’azienda o l’ente pubblico. Il collocamento mirato è un collocamento dedicato esclusivamente a disabili fisici e psichici .
Nel caso le aziende o gli Enti Pubblici non assolvano questo obbligo di assunzione pagano delle sanzioni nell’ordine di 153,20 € per ogni giorno di mancata assunzione di un disabile .
Solo per gli Enti Pubblici vi è anche la responsabilità penale , oltre le sanzioni , in caso di non applicazione della legge n.68/99 .
L’articolo 18 della legge n.68/99 per aziende ed enti pubblici con più di 50 dipendenti assunti li obbliga ad assumere disabili presi dalle liste di collocamento per un numero equivalente ad una percentuale del 7% dell’organico totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato .
ESEMPIO La multinazionale o il Comune con circa 1000 dipendenti per effetto dell’obbligo del 7% ( supera i 50 dipendenti ) deve assumere in questo caso circa 70 disabili .
Il totale delle sanzioni comminate in Italia è di circa 20 miliardi l’anno

– Come si potrebbe modificare l’art 14?

Si potrebbe ipotizzare per l’azienda la possibilità di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile.
Come ? Stipulando, con la Provincia di riferimento (area metropolitana o area vasta) e con la cooperativa di tipo B accreditata e del territorio un accordo in base al quale :

  • L’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi;
  • La cooperativa svolge il lavoro pattuito con l’azienda nel contratto di affidamento della commessa e procede all’assunzione di una o più persone con disabilità

Perché la copertura sia piena, l’assunzione deve comunque essere pari ad almeno 21 ore settimanali. Se il monte ore è inferiore l’assunzione copre solo mezza scopertura. Nel caso in cui il progetto di inserimento si interrompa, la cooperativa ha facoltà di sostituire il lavoratore disabile con un altro in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione

  • Il lavoratore, o i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa vengono computati nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.

Per i contribuenti ci sarebbero solo vantaggi a costo zero: tutto ciò porterebbe ad un circolo virtuoso per tutti creando migliaia di posti di lavoro per disabili ma anche per disoccupati , portando alla creazione di altri posti di lavoro con le decine di migliaia di commesse di lavoro che le cooperative andrebbero a svolgere per aziende ed enti pubblici.

di Giovanni Cafaro

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