In difesa di Piero Ostellino

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ostellino
Vietato accusare un magistrato di aver emesso una sentenza sbagliata perché politicizzato.  È per questo che il giornalista Pietro Ostellino è stato condannato dal Tribunale di Brescia a risarcire 140 mila euro a due magistrate del collegio giudicante sul “caso Ruby”.
In un paio di articoli pubblicati a luglio 2013, infatti, il giornalista aveva criticato la condanna ai danni dell’ ex premier Silvio Berlusconi (7 anni in primo grado per concussione e prostituzione minorile, poi assolto in Appello e in Cassazione). Ostellino accusava le giudici di avere tentato con quella sentenza, per ragioni politiche, di eliminare in via giudiziaria un personaggio contro il quale nutrivano preconcetti.
Secondo il Tribunale di Brescia, affermazioni di questo tipo non possono rientrare nel diritto di critica poiché non si sarebbe trattato di semplici valutazioni sull’operato dei magistrati, ma di un’attribuzione di fatti gravi. Quindi, sostengono i giudici, il giornalista avrebbe dovuto dimostrarli per poterli utilizzare come presupposto delle opinioni espresse.
A nome del mondo giornalistico e culturale, e di Libertates, noi dichiariamo la nostra solidarietà a Piero Ostellino.

“Una norma che costringe chi critica la condotta di un pubblico ufficiale a garantire la verità di tutte le sue affermazioni di fatto – e a farlo sotto pena di un giudizio di diffamazione virtualmente illimitato nel suo ammontare – equivale ad una corrispondente “autocensura”. Tale norma di conseguenza attenua quando non annulla la varietà delle libere opinioni nel dibattito pubblico. Le garanzie costituzionali necessariamente comportano un precetto di diritto federale che vieta ad un pubblico ufficiale di richiedere i danni per un’affermazione diffamatoria eventualmente falsa relativa alla sua condotta, a meno che non si dimostri che la stessa fu fatta con una effettiva intenzione dolosa, cioè con la consapevolezza della sua falsità o con irresponsabile indifferenza riguardo alla falsità o meno della stessa (Corte Suprema U.S.A nella causa New York Times vs Sullivan 1964)”.
Con la speranza che questo fondamentale principio di civiltà giuridica trovi applicazione anche nel nostro Paese, e che pertanto la diffamazione a mezzo stampa sia perseguibile in sede civile e penale solo in caso di effettivo intento lesivo, cioè tecnicamente solo   in caso di un dolo specifico la cui prova va fornita dal presunto diffamato, i sottoscritti esprimono a Piero Ostellino, maestro del giornalismo italiano, la loro solidarietà in merito alla vicenda giudiziaria che lo ha ingiustamente coinvolto e che riguarda la inviolabile libertà di espressione garantita dall’art.21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Enzo Baldini
Luigi Marco Bassani
Luisella Battaglia
Giuseppe Bedeschi
Sergio Belardinelli
Giampietro Berti
Andrea Bitetto
Silvio Boccalatte
Paolo Bonetti
Fabrizio Borasi
Giampiero Cama
Eugenio Capozzi
Ester Capuzzo
Alessandro Catelani
Massimiliano Cattapani
Francesco Cavalla
Marco Cavallotti
Ilaria Cerrina Feroni
Roberto Chiarini
Enrico Cisnetto
Zeffiro Ciuffoletti
Dino Cofrancesco
Giovanni Cofrancesco
Simona Colarizi
Luigi Covatta
Piero Craveri
Giuliano Ferrara
Dario Fertilio
Ludovico Festa
Giorgio Forattini
Francesco Forte
Tommaso E. Frosini
Giovanni Giorgini
Lorenzo Infantino
Carlo Lottieri
Paolo Maddalena
Franco Manti
Alberto Marcheselli
Enrico Morbelli
Gerardo Nicolosi
Corrado Ocone
Giovanni Orsina
Angelo Panebianco
Laura Paoletti
Gianfranco Pasquino
Francesco Perfetti
Roberto Pertici
Anna Pintore
Mario Quaranta
Angelo G. Sabatini
Renato Ugo

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