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Costituzione di Comitato

Tra i sottoscrittori del presente atto e tra quanti verranno in seguito ammessi, è costituito un Comitato ai sensi degli articoli 39 e seguenti C.C. denominato:
"Comitatus pro Libertatibus - Comitati per le Libertà - Freedom Committees"
con sede in Milano.

Il Comitato è retto dal seguente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. La denominazione potrà essere utilizzata ad ogni effetto anche nella dizione abbreviata di "Comitati per le Libertà" e verrà indicata nel seguito del presente statuto come tale.

1.1 Il Comitato ha carattere politico-culturale, non ha scopo di lucro ed è strutturato in un "Comitato di Presidenza" e più "Comitati locali" come infra.

2.1 Il "Comitato" sostiene le libertà individuali e pubbliche, primi e naturali diritti degli esseri umani, come fondamento dell'azione comune. Svolge la sua attività attraverso convegni, manifestazioni, iniziative e quant'altro possa essere ritenuto utile al conseguimento dei suoi obiettivi.

3.1 Sono membri dei "Comitati per le Libertà" i componenti del Comitè de Patronage, del Comitato di Presidenza, dei Comitati Locali e degli altri organi.

3.2 Chi intende partecipare a un Comitato locale presenta la domanda di adesione presso il Comitato locale del luogo, il quale delibera autonomamente secondo criteri compatibili con il presente Statuto. I membri sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilito dal Comitato di appartenenza, anche in misura differenziata.

3.3 Tutti i membri hanno diritto di intervenire, senza ulteriori oneri, alle manifestazioni politico-culturali organizzate a livello locale o generale.

4.1 La qualifica di membro si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Comitato di Presidenza o al Comitato locale di appartenenza;
c) per delibera di esclusione assunta dal Collegio dei probiviri ai sensi dell'articolo 7.1., per accertati motivi di incompatibilità politica o morale; ovvero per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto.
La qualifica di membro del Comitato si perde per mancato pagamento della quota annuale.

5.1 Sono organi del Comitato:
a) il Comitè de Patronage, fondatore del Comitato, che lo rappresenta in campo internazionale. Può nominare nuovi membri su proposta del Presidente Generale;
b) Il Comitato di Presidenza e il Comitato Esecutivo;
c) I Comitati locali e i Consiglieri;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori;
f) l'Assemblea Generale dei membri.
Tutte le cariche sono gratuite.

6.1 Il Comitato di Presidenza è composto da esponenti di chiara fama della cultura e della politica, che si ispirino ai principi sostenuti dal Comitato e abbiano partecipato alla sua fondazione.
Il Comitato di Presidenza può riconoscere nuovi membri su proposta di uno dei suoi appartenenti con approvazione a maggioranza semplice dei suoi membri presenti.

6.2 Il Comitato di Presidenza è composto da esponenti di chiara fama della La durata in carica dei membri del Comitato di Presidenza è illimitata, salvo i casi di cui al precedente articolo 4.1.

6.3 Non esiste incompatibilità fra appartenenza al Comitato di Presidenza ed ai Comitati locali.

6.4 Il Comitato di Presidenza funge da garante morale, culturale e politico dei Comitati locali, indica gli scopi generali da perseguire e dispone l'erogazione dei mezzi del Comitato per il raggiungimento dei suoi scopi.
Il Comitato Esecutivo incoraggia l'istituzione dei Comitati locali, ne approva la costituzione e le iniziative, determina l'ammontare delle quote che questi devono versare annualmente al Comitato. Se necessario revoca l'approvazione e proibisce l'uso della denominazione Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le Libertà-Freedom Committees (anche tradotta in altre lingue) al Comitato locale, ai sensi del successivo articolo 7.1.

6.5 Il Comitato di Presidenza delibera le eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento del Comitato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri, presenti anche per delega, con un limite di tre deleghe.

7.1 Se il comportamento di un membro o le iniziative di un Comitato locale non sono giudicati conformi alle finalità del Comitato, sentiti gli interessati il Collegio dei Probiviri può assumere, con atto motivato, i seguenti provvedimenti:
a) censurare un membro o un intero Comitato locale;
b) invitare il Comitato locale competente a prendere i provvedimenti del caso nei confronti di uno dei suoi membri;
c) escludere un Comitato locale con l'inibizione all'uso del nome;
d) escludere uno o più membri del Comitato locale.

8.1 L'Assemblea Generale è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza; essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.5 e dal seguente articolo 8.3. L'Assemblea nomina a maggioranza semplice un presidente fra i membri presenti del Comitato di Presidenza, perchè ne guidi i lavori.

8.2 Un gruppo di Comitati locali può costituirsi in Consiglio e, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo, eleggere un Consigliere. Esso deve essere rinnovato ogni anno dal Consiglio. I Consiglieri convocano il Consiglio, appoggiano l'attività comune e la nascita di nuovi Comitati locali.

8.3 Il Comitè de Patronage, il Comitato di Presidenza, i Comitati locali, i Consiglieri, i Probiviri e i Revisori, riuniti in Assemblea Generale, eleggono il Presidente Generale e il Comitato Esecutivo, composto da 9 membri.
Hanno diritto al voto: i membri del Comitè de Patronage e del Comitato di Presidenza; i Presidenti dei Comitati locali (o persone da loro delegate tra i componenti i rispettivi Comitati); i Consiglieri locali; i Probiviri e i Revisori.
Nessuno ha diritto a più di un voto (massimo tre deleghe).
Sono eleggibili tutti gli aventi diritto, eccetto Probiviri e Revisori.
Il Presidente Generale viene scelto fra i membri del Comitè de Patronage ed è la guida morale del movimento.

9.1 Il Comitato Esecutivo designa al suo interno:
a) un Presidente, che deve essere membro del Comitè de Patronage o del Comitato di Presidenza, decide l'agenda dei lavori ed è rappresentante legale pro tempore del Comitato;
b) un Portavoce, che rappresenta l'Associazione;
c) un Tesoriere, che amministra le finanze comuni.

10.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea Generale. Resta in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

10.2 Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e delibera a maggioranza semplice. Può avviare le proprie istruttorie sia di propria iniziativa, sia su segnalazione degli organi del Comitato e dei singoli membri.
Dirime le controversie fra il Comitato di Presidenza ed i Comitati locali, nonchè fra i Comitati locali stessi.
A richiesta anche di una sola delle parti contraenti, il Collegio dei Probiviri dirime le controversie tra i membri dei Comitati locali ed il Comitato locale di appartenenza, nonchè tra i membri del Comitato di Presidenza, i Consiglieri e i membri di uno stesso Comitato locale fra loro.
A conclusione delle proprie istruttorie, sentite tutte le parti interessate, il Collegio trasmette le proprie conclusioni al Comitato Esecutivo, che assume i provvedimenti del caso.

11.1 Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Generale dei membri. Essi, per la durata del loro mandato, non possono far parte nè del Comitato di Presidenza, nè di quelli locali. Il Collegio ha accesso in qualsiasi momento agli atti amministrativi del Comitato Esecutivo e a quelli dei Comitati locali, e ne verifica la regolarità. Esprime pareri sui bilanci annuali. Dura in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

12.1 Il Comitato trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal lavoro volontario e gratuito dei propri membri, e con i mezzi economici resi disponibili.
a) dalle quote associative riscosse dai Comitati locali;
b) da contributi o atti di liberalità.

13.1 Gli scopi del Comitato si perseguono attraverso l'attività dei Comitati locali che godono di piena autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e statutaria, fermi gli obblighi previsti dal presente Statuto. Essi operano in accordo e secondo le direttive del Comitato di Presidenza. Le loro manifestazioni e attività possono essere aperte anche ai non iscritti.

14.1 L'attività dei Comitati locali si organizza in anni sociali.

14.2 Ogni Comitato locale ha l'obbligo di presentare al Comitato Esecutivo, su richiesta, l'elenco dei suoi membri con le relative cariche, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno sociale ed eventuali proposte e osservazioni sull'attività del Comitato.

14.3 Ciascun Comitato locale è tenuto inoltre a versare al Comitato una quota annuale a sostegno delle attività comuni, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

15.1 Un Comitato locale può costituirsi quando intendono aderirvi almeno 9 membri, e nomina un Presidente e Portavoce. Il Comitato Locale è membro dei Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le Libertà-Freedom Committees dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo.

15.2 Qualsiasi ente, purchè i suoi scopi, attività e membri non siano incompatibili con i principi del Comitato, può chiedere di essere riconosciuto come Comitato locale. Può decidere di mantenere, parallelamente, denominazione e forma organizzativa originarie, purchè queste ultime non siano da considerarsi componenti organiche di una formazione politica.

16.1 L'utilizzazione della denominazione "Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le Libertà-Freedom Committees", anche tradotta in altre lingue; del simbolo "albatros bianco ad ali spiegate su sfondo blu scuro" in elezioni politiche può avvenire soltanto dietro autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo.

17.1 L'Assemblea Generale dei membri è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo, di norma una volta all'anno. Deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei membri del Comitato di Presidenza oppure la maggioranza dei Comitati Locali.

17.2 Alle Assemblee Generali possono partecipare tutti i membri. Ma solo i membri del Comitè de Patronage e del Comitato di Presidenza, i Presidenti dei Comitati Locali, i Consiglieri locali e i membri degli altri organi hanno il diritto di:
a) eleggere il Presidente Generale e il Comitato Esecutivo:
a) approvare il bilancio e la relazione predisposti dal Comitato Esecutivo;
b) votare le mozioni presentate dai membri;
c) deliberare sulle future attività del C.;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori.

18.1 In caso di scioglimento del Comitato può essere nominato un liquidatore e il patrimonio residuo sarà devoluto a pubblica utilità, secondo quanto deliberato dal Comitato di Presidenza all'atto dello scioglimento.


 
Comitati per le Libertà - Indirizzo Segreteria: Via Daverio, 7 - 20122 Milano | comitatus@libertates.com