| 1.1 |
Il Comitato ha
carattere politico-culturale, non ha scopo di lucro ed è
strutturato in un "Comitato di Presidenza" e più "Comitati locali"
come infra.
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| 2.1 |
Il "Comitato"
sostiene le libertà individuali e pubbliche, primi e naturali
diritti degli esseri umani, come fondamento dell'azione comune.
Svolge la sua attività attraverso convegni, manifestazioni,
iniziative e quant'altro possa essere ritenuto utile al
conseguimento dei suoi obiettivi.
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| 3.1 |
Sono membri dei
"Comitati per le Libertà" i componenti del Comitè de Patronage, del
Comitato di Presidenza, dei Comitati Locali e degli altri
organi.
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| 3.2 |
Chi intende
partecipare a un Comitato locale presenta la domanda di adesione
presso il Comitato locale del luogo, il quale delibera
autonomamente secondo criteri compatibili con il presente Statuto.
I membri sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale
stabilito dal Comitato di appartenenza, anche in misura
differenziata.
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| 3.3 |
Tutti i membri hanno
diritto di intervenire, senza ulteriori oneri, alle manifestazioni
politico-culturali organizzate a livello locale o generale.
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| 4.1 |
La qualifica di
membro si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Comitato di
Presidenza o al Comitato locale di appartenenza;
c) per delibera di esclusione assunta dal Collegio dei probiviri ai
sensi dell'articolo 7.1., per accertati motivi di incompatibilità
politica o morale; ovvero per aver contravvenuto agli obblighi del
presente Statuto.
La qualifica di membro del Comitato si perde per mancato pagamento
della quota annuale.
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| 5.1 |
Sono organi del
Comitato:
a) il Comitè de Patronage, fondatore del Comitato, che lo
rappresenta in campo internazionale. Può nominare nuovi membri su
proposta del Presidente Generale;
b) Il Comitato di Presidenza e il Comitato Esecutivo;
c) I Comitati locali e i Consiglieri;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori;
f) l'Assemblea Generale dei membri.
Tutte le cariche sono gratuite.
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| 6.1 |
Il Comitato di
Presidenza è composto da esponenti di chiara fama della cultura e
della politica, che si ispirino ai principi sostenuti dal Comitato
e abbiano partecipato alla sua fondazione.
Il Comitato di Presidenza può riconoscere nuovi membri su proposta
di uno dei suoi appartenenti con approvazione a maggioranza
semplice dei suoi membri presenti.
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| 6.2 |
Il Comitato di
Presidenza è composto da esponenti di chiara fama della La durata
in carica dei membri del Comitato di Presidenza è illimitata, salvo
i casi di cui al precedente articolo 4.1.
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| 6.3 |
Non esiste
incompatibilità fra appartenenza al Comitato di Presidenza ed ai
Comitati locali.
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| 6.4 |
Il Comitato di
Presidenza funge da garante morale, culturale e politico dei
Comitati locali, indica gli scopi generali da perseguire e dispone
l'erogazione dei mezzi del Comitato per il raggiungimento dei suoi
scopi.
Il Comitato Esecutivo incoraggia l'istituzione dei Comitati locali,
ne approva la costituzione e le iniziative, determina l'ammontare
delle quote che questi devono versare annualmente al Comitato. Se
necessario revoca l'approvazione e proibisce l'uso della
denominazione Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le
Libertà-Freedom Committees (anche tradotta in altre lingue) al
Comitato locale, ai sensi del successivo articolo 7.1.
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| 6.5 |
Il Comitato di
Presidenza delibera le eventuali modifiche al presente Statuto e lo
scioglimento del Comitato con il voto favorevole della maggioranza
dei due terzi dei suoi membri, presenti anche per delega, con un
limite di tre deleghe.
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| 7.1 |
Se il comportamento
di un membro o le iniziative di un Comitato locale non sono
giudicati conformi alle finalità del Comitato, sentiti gli
interessati il Collegio dei Probiviri può assumere, con atto
motivato, i seguenti provvedimenti:
a) censurare un membro o un intero Comitato locale;
b) invitare il Comitato locale competente a prendere i
provvedimenti del caso nei confronti di uno dei suoi membri;
c) escludere un Comitato locale con l'inibizione all'uso del
nome;
d) escludere uno o più membri del Comitato locale.
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| 8.1 |
L'Assemblea Generale
è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno spedito
almeno 10 giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza; essa
è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti; delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo
quanto previsto dal precedente articolo 6.5 e dal seguente articolo
8.3. L'Assemblea nomina a maggioranza semplice un presidente fra i
membri presenti del Comitato di Presidenza, perchè ne guidi i
lavori.
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| 8.2 |
Un gruppo di Comitati
locali può costituirsi in Consiglio e, dopo l'approvazione del
Comitato Esecutivo, eleggere un Consigliere. Esso deve essere
rinnovato ogni anno dal Consiglio. I Consiglieri convocano il
Consiglio, appoggiano l'attività comune e la nascita di nuovi
Comitati locali.
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| 8.3 |
Il Comitè de
Patronage, il Comitato di Presidenza, i Comitati locali, i
Consiglieri, i Probiviri e i Revisori, riuniti in Assemblea
Generale, eleggono il Presidente Generale e il Comitato Esecutivo,
composto da 9 membri.
Hanno diritto al voto: i membri del Comitè de Patronage e del
Comitato di Presidenza; i Presidenti dei Comitati locali (o persone
da loro delegate tra i componenti i rispettivi Comitati); i
Consiglieri locali; i Probiviri e i Revisori.
Nessuno ha diritto a più di un voto (massimo tre deleghe).
Sono eleggibili tutti gli aventi diritto, eccetto Probiviri e
Revisori.
Il Presidente Generale viene scelto fra i membri del Comitè de
Patronage ed è la guida morale del movimento.
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| 9.1 |
Il Comitato Esecutivo
designa al suo interno:
a) un Presidente, che deve essere membro del Comitè de Patronage o
del Comitato di Presidenza, decide l'agenda dei lavori ed è
rappresentante legale pro tempore del Comitato;
b) un Portavoce, che rappresenta l'Associazione;
c) un Tesoriere, che amministra le finanze comuni.
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| 10.1 |
Il Collegio dei
Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea
Generale. Resta in carica cinque anni e può essere confermato
nell'incarico.
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| 10.2 |
Il Collegio elegge al
suo interno un Presidente e delibera a maggioranza semplice. Può
avviare le proprie istruttorie sia di propria iniziativa, sia su
segnalazione degli organi del Comitato e dei singoli membri.
Dirime le controversie fra il Comitato di Presidenza ed i Comitati
locali, nonchè fra i Comitati locali stessi.
A richiesta anche di una sola delle parti contraenti, il Collegio
dei Probiviri dirime le controversie tra i membri dei Comitati
locali ed il Comitato locale di appartenenza, nonchè tra i membri
del Comitato di Presidenza, i Consiglieri e i membri di uno stesso
Comitato locale fra loro.
A conclusione delle proprie istruttorie, sentite tutte le parti
interessate, il Collegio trasmette le proprie conclusioni al
Comitato Esecutivo, che assume i provvedimenti del caso.
|
| 11.1 |
Il Collegio dei
Revisori è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea
Generale dei membri. Essi, per la durata del loro mandato, non
possono far parte nè del Comitato di Presidenza, nè di quelli
locali. Il Collegio ha accesso in qualsiasi momento agli atti
amministrativi del Comitato Esecutivo e a quelli dei Comitati
locali, e ne verifica la regolarità. Esprime pareri sui bilanci
annuali. Dura in carica cinque anni e può essere confermato
nell'incarico.
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| 12.1 |
Il Comitato trae i
mezzi per conseguire i propri scopi dal lavoro volontario e
gratuito dei propri membri, e con i mezzi economici resi
disponibili.
a) dalle quote associative riscosse dai Comitati locali;
b) da contributi o atti di liberalità.
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| 13.1 |
Gli scopi del
Comitato si perseguono attraverso l'attività dei Comitati locali
che godono di piena autonomia amministrativa, organizzativa,
finanziaria e statutaria, fermi gli obblighi previsti dal presente
Statuto. Essi operano in accordo e secondo le direttive del
Comitato di Presidenza. Le loro manifestazioni e attività possono
essere aperte anche ai non iscritti.
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| 14.1 |
L'attività dei
Comitati locali si organizza in anni sociali.
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| 14.2 |
Ogni Comitato locale
ha l'obbligo di presentare al Comitato Esecutivo, su richiesta,
l'elenco dei suoi membri con le relative cariche, una relazione
sull'attività svolta nel corso dell'anno sociale ed eventuali
proposte e osservazioni sull'attività del Comitato.
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| 14.3 |
Ciascun Comitato
locale è tenuto inoltre a versare al Comitato una quota annuale a
sostegno delle attività comuni, nella misura stabilita dal Comitato
Esecutivo.
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| 15.1 |
Un Comitato locale
può costituirsi quando intendono aderirvi almeno 9 membri, e nomina
un Presidente e Portavoce. Il Comitato Locale è membro dei
Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le Libertà-Freedom
Committees dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo.
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| 15.2 |
Qualsiasi ente,
purchè i suoi scopi, attività e membri non siano incompatibili con
i principi del Comitato, può chiedere di essere riconosciuto come
Comitato locale. Può decidere di mantenere, parallelamente,
denominazione e forma organizzativa originarie, purchè queste
ultime non siano da considerarsi componenti organiche di una
formazione politica.
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| 16.1 |
L'utilizzazione della
denominazione "Comitatus pro Libertatibus-Comitati per le
Libertà-Freedom Committees", anche tradotta in altre lingue; del
simbolo "albatros bianco ad ali spiegate su sfondo blu scuro" in
elezioni politiche può avvenire soltanto dietro autorizzazione
scritta del Comitato Esecutivo.
|
| 17.1 |
L'Assemblea Generale
dei membri è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo, di
norma una volta all'anno. Deve altres&ìgrave; essere convocata dal
Presidente quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei
membri del Comitato di Presidenza oppure la maggioranza dei
Comitati Locali.
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| 17.2 |
Alle Assemblee
Generali possono partecipare tutti i membri. Ma solo i membri del
Comitè de Patronage e del Comitato di Presidenza, i Presidenti dei
Comitati Locali, i Consiglieri locali e i membri degli altri organi
hanno il diritto di:
a) eleggere il Presidente Generale e il Comitato Esecutivo:
a) approvare il bilancio e la relazione predisposti dal Comitato
Esecutivo;
b) votare le mozioni presentate dai membri;
c) deliberare sulle future attività del C.;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei
Revisori.
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| 18.1 |
In caso di
scioglimento del Comitato può essere nominato un liquidatore e il
patrimonio residuo sarà devoluto a pubblica utilità, secondo quanto
deliberato dal Comitato di Presidenza all'atto dello
scioglimento.
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